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Il TAR conferma, al momento, il divieto imposto a De Luca alla pratica sportiva all’aria aperta durante questo periodo di contenimento del Coronavirus e respinge la richiesta di sospensiva. Il bene primario della tutela della salute pubblica prevale sul diritto alla pratica sportiva.

Il testo integrale del decreto del Tar Campania

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1048 del 2020, proposto da
Alfredo Imparato, rappresentato e difeso dall’avvocato Alfredo Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

Regione Campania non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

— dell’Ordinanza n. 15 del 13 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale della Campania (BURC n. 35 del 13 marzo 2020);

— del Chiarimento n. 6 del 14 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale della Campania (BURC n. 38 del 14 marzo 2020);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Visto l’art. 84 del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18;

Considerato che non sussistono i presupposti per accordare la richiesta misura cautelare in quanto: + l’ordinanza 15/2020 richiama plurime disposizioni legislative che fondano la base legale del potere di adozione di misure correlate a situazioni regionalmente localizzate, il che esclude ogni possibile contrasto di dette misure con quelle predisposte per l’intero territorio nazionale; + sul versante del profilo istruttorio e giustificativo rileva il testuale riferimento (ordinanza 15/2020) al ‹‹rischio di contagio, ormai gravissimo sull’intero territorio regionale›› ed al fatto che i ‹‹dati che pervengono all’Unità di crisi istituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, n. 45 del 6.3.2020 … dimostrano che, nonostante le misure in precedenza adottate, i numeri di contagio sono in continua e forte crescita nella regione;›› (Chiarimento n. 6 del 14 marzo 2020);

Considerato peraltro aspetto che, nella valutazione dei contrapposti interessi, nell’attuale situazione emergenziale a fronte di limitata compressione della situazione azionata, va accordata prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica;

P.Q.M.

Respinge l’istanza di misure cautelari monocratiche.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 21 aprile 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli il giorno 18 marzo 2020. Il Presidente Santino Scudeller

IL SEGRETARIO

Redazione On Line