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Alessandro Reggia, segretario generale ludoteche e parchi giochi Italia, rileva, segnale e solleva l’anomala situazione in Campania alla luce della regolamentazione del settore nelle aree dichiarate zona rossa.

In occasione della pubblicazione dell’ultimo DPCM emanato
dal Consiglio dei Ministri il 2 Marzo 2021, si è creata
moltissima confusione nella regolamentazione delle
aperture delle Ludoteche in zona rossa, con questo
comunicato l’associazione Nazionale Ludoteche e Parchi
Giochi Italia, vuole specificare quanto accaduto e
soprattutto evidenziare lo sconforto dei gestori delle
suddette attività che dopo tanti sforzi si ritrovano a
dover sopportare tali confusioni normative:
il DPCM di cui sopra recita:
Art. 20. Attività di sale giochi e dei parchi tematici e di
divertimento:

  1. Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. E’
    consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo
    svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non
    formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui
    affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di
    sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento
    per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8.
    Successivamente determina che nelle zone rosse:
    art. 43 Istituzioni scolastiche
    Sono sospese le attivita’ dei servizi educativi dell’infanzia di cui
    all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le
    attivita’ scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e
    grado si svolgono esclusivamente con modalita’ a distanza. Resta
    salva la possibilita’ di svolgere attivita’ in presenza qualora sia
    necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una
    relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica
    degli alunni con disabilita’ e con bisogni educativi speciali,
    secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89
    Associazione Nazionale Ludoteche e Parchi Giochi Italia
    Sede legale: Via Cesare Battisti, 8 00013 Fonte Nuova (RM)
    c.f 96478520586
    del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n.
    134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line
    con gli alunni della classe che sono in didattica digitale
    integrata.
    Art 45 Attivita’ commerciali
    Sono sospese le attivita’ commerciali al dettaglio, fatta
    eccezione per le attivita’ di vendita di generi alimentari e di prima
    necessita’ individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di
    vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche
    ricompresi nei centri commerciali, purche’ sia consentito l’accesso alle
    sole predette attivita’ e ferme restando le chiusure nei giorni
    festivi e prefestivi di cui all’art. 26, comma 2. Sono chiusi,
    indipendentemente dalla tipologia di attivita’ svolta, i mercati, salvo
    le attivita’ dirette alla vendita di soli
    generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte
    le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
    Tali indicazioni farebbero pensare al fatto che le
    attività delle Ludoteche possano rimanere attive nelle
    zone rosse, in quanto non espressamente richiamate nella
    specifica del decreto, infatti dopo diversi dibattiti e
    richieste di chiarimenti nell’ambito regionale e
    comunale, arriva la conferma dell’APERTURA DELLE
    LUDOTECHE ANCHE IN ZONA ROSSA tramite note regionali e
    comunali tenendo conto che SONO ESCLUSE dall’art. 2 D.lgs
    65/2017, pertanto resta applicabile l’art. 20 del dpcm
    del 2 marzo e non è applicabile art. 43 relativo ai
    servizi d’infanzia.
    Tutto ciò purtroppo è stato poi completamente ribaltato
    dall’ordinanza n. 7 emessa il 10 Marzo 2021 dalla Regione
    Campania a firma del presidente De Luca, che richiama
    nell’art. 1.5:
    “si rammenta che sono sospese le attività delle ludoteche”
    Poi successivamente ripresa dall’ordinanza 8 del 11 marzo
    2021, che recita:
    Associazione Nazionale Ludoteche e Parchi Giochi Italia
    Sede legale: Via Cesare Battisti, 8 00013 Fonte Nuova (RM)
    c.f 96478520586
  • che le attività in presenza delle ludoteche sono sospese, sull’intero
    territorio delle disposizioni di cui all’art.43 del DPCM 2 marzo 2021
    Tali indicazioni, sembrano essere sempre molto
    confusionarie e soprattutto non precise, in quanto
    dapprima, si usa il termine “rammenta” e non ordina o
    sospende e dopo si richiama l’art. 43 del DPCM, che
    equipara le ludoteche al servizio scolastico, smentito
    successivamente dalla nota emessa il 11 marzo dall’Anci,
    in persona del suo presidente e del segretario Generale,
    che dichiara:
    “… in riferimento alla vostra richiesta di chiarimento, si conferma che
    le ludoteche ed i baby parking, non rientrano nei servizi educativi per
    l’infanzia, previste dall’articolo 2 del dgls 65/17.
    Ad ogni modo, anche a seguito di verifica con il dipartimento della
    famiglia, si ritiene che nelle zone rosse queste attività debbano
    restare chiuse al pari dei servizi educativi e dell’infanzia…”
    Quindi in conclusione, per alcuni enti istituzionali,
    tale categoria deve restare chiusa, senza però spiegare
    poi un motivo valido che giustifichi la differenza con il
    DPCM.
    Tutto ciò, oltre a creare confusione tra i gestori,
    genera anche un disservizio alle famiglie, che in questo
    periodo così difficile, chiedono un supporto alla nostra
    categoria per la gestione dei loro bambini.
    Chiudiamo rimanendo in attesa di un chiarimento della
    nostra posizione in tal senso da parte degli enti di
    riferimento.
Redazione