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SAN FELICE A CANCELLO – Succede a pochissimi giorni dal termine ultimo a partire dal quale le dimissioni di Giovanni Ferrara da sindaco di San Felice a Cancello avranno efficacia irrevocabile. Ieri il prefetto di Caserta Ruberto, su esposto del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle a firma di Luciano Bernardo e Concetta De Lucia, ha chiesto informazioni al Presidente del Consiglio Comunale, sul perché non avesse ancora convocato il civico consesso, così come prevede espressamente lo Statuto comunale all’art. 3 comma 2.

Lo Statuto, approvato nel 2005, infatti prevede un iter abbastanza articolato in caso di dimissioni del sindaco. Il presidente del consiglio comunale ha l’obbligo di convocare il consiglio nei successivi 10 e portare all’ordine del giorno, e quindi a conoscenza dei consiglieri comunali, le avvenute dimissioni del sindaco. Un obbligo a cui Corrado Colella non può sottrarsi. Stizzita, invece, la risposta che lo stesso Colella invia al prefetto Ruberto. “Facendo seguito agli intercorsi colloqui verbali e telefonici con i Consiglieri Comunali – scrive Colella -, si comunica che questo ufficio rinnova per iscritto quanto già riferito per le Vie Brevi. Le norme vigenti non contemplano la convocazione del Consiglio Comunale quando vi è (il verbo al singolare è quello utilizzato nell’originale, ndr) le dimissioni di un Sindaco. Questa è la ragione per la quale questo ufficio non ha provveduto Convocazione del Consiglio Comunale”.

Manca di garbo istituzionale, ma tutto si gioca sulla diversa disposizione all’interno dello statuto comunale del termine di decorrenza dei 20 giorni rispetto al Tuel, ovvero il testo unico che ordina la materia dei comuni e delle province. Lo scrivevamo ieri, lo Statuto fa decorrere i 20 giorni dal consiglio comunale con all’ordine del giorno le dimissioni del sindaco; il testo unico dall’assunzione al protocollo della lettera di dimissioni (il 1° febbraio). Il punto odierno, però non è questo: è e sarà il Prefetto a decidere quando sarà sciolto il consiglio comunale e quando nominerà l’eventuale commissario, se Giovanni Ferrara non ritirerà le dimissioni. Ieri il Prefetto chiedeva lumi a Colella del perché non avesse ancora convocato il consiglio come è fatto obbligo all’interno dello Statuto. Obbligo che permane indipendentemente dalla decorrenza del termine. Per Colella, invece, tale obbligo non esiste, rottamando difatti lo Statuto comunale.

Fin qui l’aspetto amministrativo. Poi c’è quello politico. L’articolo 23 rottamato da Colella, invece, è sposato in lettura diversa dal Vicesindaco Savino, il quale si è sostituito in tutto e per tutto al Sindaco, pur non rientrando nelle cause di decadenza o impedimento previste dal Tuel e poste alla base dello Statuto stesso. In altre parole, dal 1° febbraio ad oggi Giovanni Ferrara è il Sindaco di San Felice a Cancello nel pieno delle sue funzioni; il vicesindaco può sostituirlo in caso di assenza breve e temporanea, ma Giovanni Ferrara è vivo e in stato di libertà. Le norme del tuel e quelle relative dello statuto si riferiscono al caso in cui il sindaco sia deceduto o agli arresti. Nel frattempo, però, Savino nomina l’organismo interno di valutazione, atto di per sé possibile, ma politico. E allora perché non rendere politica la crisi in consiglio comunale? Perché, potrebbe rispondersi, le dimissioni hanno carattere personale, con l’opportuna obiezione che nella missiva di Ferrara si faceva riferimento a condizionamenti esterni e difficoltà interne alla macchina comunale. Allora perché non accelerare il processo con la convocazione del consiglio comunale e dare certezza dello scioglimento entro il 24 per consentire ai sanfeliciani di tornare alle urne già a maggio? Oppure come è già accaduto nelle volte precedenti, Colella già protagonista dal suo canto, si sta lavorando ancora per la quadra e tutto tornerà come prima fino alla prossima lettera di dimissioni? In attesa che arrivi il “rottamatore” della politica, per il momento ad essere rottamato è già lo Statuto comunale.

Redazione On Line