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È stato presentato come annunciato il ricorso al TAR Campania per la riammissione alla competizione elettorale da parte di Emilio Nuzzo, a firma dell’avv. Renato Labriola, specializzato in diritto amministrativo e procuratore del candidato escluso.
Ricordiamo che la candidatura di Nuzzo è stata ricusata dalla commissione elettorale in “applicazione” della legge Severino, circa l’incandidabilità di chi ha avuto una condanna passata in giudicato senza successiva riabilitazione (Nuzzo ha patteggiato una pena, ipotesi disciplinata dall’art 444cpp, nel 2012 per fatti accaduti nel 2010).
Sarà tutta una questione in punta di diritto.
L’articolo 15 del d.lgs. n. 235 / 2012 dispone al punto 1 che l’incandidabilità opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale (patteggiamento). Lo stesso articolo, al punto 3 è perentorio: “La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l’unica causa di estinzione anticipata dell’incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo”.
Ora una cosa è certa leggendo il ricorso depositato e osservando l’azione del candidato per ora ricusato: non esiste alcuna sentenza di riabilitazione.
E ciò l’avv. Labriola lo motiva in primis per il decorso di 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza (19 luglio 2012), senza più commissioni di reati.
Ma il vero punto di forza della tesi difensiva è il secondo: l’articolo 16 del d.lgs. n. 235 / 2012 stabilisce che, per le incandidabilità di cui ai capi primo e secondo, e per quelle di cui ai capi terzo e quarto del medesimo atto normativo non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell’articolo 15 si applica alle sentenze previste dall’articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.
Cioè, nel caso specifico, l’incandidabilità a seguito di patteggiamento opera per tutti i casi in cui tale patteggiamento sia avvenuto dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo citato. O meglio, non può essere applicata la legge Severino nel caso di Emilio Nuzzo in quanto il patteggiamento è divenuto irrevocabile il 19 luglio 2012 e il decreto legislativo 235 è datato 31 dicembre 2012 e pubblicato in gazzetta il 4 gennaio 2013 e quindi in vigore dal 5 gennaio.
I giuristi dicono: “tempus regit actum“, per supportare la temporalità della norma e questa massima trova il suo miglior esempio oggi.
Come detto ieri, ad oggi ci limitiamo ad osservare le conseguenze giuridiche di ciò che è stato mosso; solo dopo la pronuncia del Tar si passerà alla valutazione politica.

Redazione On Line